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Il provvedimento si inseriva nel quadro di una politica sociale che, al principio del secolo, diffuse in Italia forme nuove di enti economici e l’intervento a beneficio dei ceti popolari, senza trascurare l’effetto indotto sia su scala più propriamente sociale, sia come fattore di sviluppo economico. Si voleva, con tale dispositivo, trasformare e migliorare le condizioni di vita delle popolazioni, in specie dei ceti meno abbienti, applicando nel rapporto sociale il principio della solidarietà, informato a precise esigenze di giustizia distributiva.
Questo principio della solidarietà e della giustizia sociale emergeva chiaramente dalla lettura dell’art. 22 della legge n. 251 del 31 maggio 1903, che improntava l’iniziativa degli Istituti Autonomi: non un interesse prettamente economico o esigenze di profitto, ma una precisa volontà dì intervenire nel sistema sociale, avendo di mira solo esclusivamente il “bene Casa”
Nacque in quei giorni lo IACP di Roma, preceduto solamente da quello di Trieste, fondato nel 1902 su iniziativa del Consiglio Comunale e della Cassa di Risparmio di quella città. All’inizio l’intervento pubblico nell’edilizia operò attraverso le strutture esistenti, ossia i Comuni (oltre alle Cooperative), che inquadrarono detta attività fra quelle delle nascenti aziende municipalizzate. Successivamente, con la separazione dei compiti delle aziende municipalizzate da quelli attinenti l’edilizia popolare, i protagonisti della politica edilizia pubblica diventarono gli Enti specificati nel T. U. n° 1165 del 1938.
I Comuni passano quindi in una posizione secondaria, conferendo denaro, aree e stabili ai nuovi Enti. Lo Stato concorse per il solo IACP di Roma, mentre le Casse di Risparmio limitarono il loro apporto, peraltro relativamente modesto, alle regioni settentrionali.
Il capitale privato intervenne quasi sempre sotto forma di elargizione benefica, fatti salvi gli interventi diretti delle imprese per la costruzione di case per i propri dipendenti. |